(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilita' ecologica di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunita'. 2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonche' attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalita': a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonche' la formazione e la qualificazione degli operatori stessi; b) incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalita' delle imprese interessate; c) tutelare il consumatore; d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualita' degli stessi; e) salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilita' del territorio nonche' per la protezione degli ambienti acquatici; f) fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunita' di crescita, sviluppo e competitivita', anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica; g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo. 3. Con l'espressione «attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura» s'intendono le attivita' esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).