(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e
del  criterio di compatibilita' ecologica di cui all'art. 8, comma 1,
dello  Statuto,  detta  disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la
valorizzazione   delle   attivita'   professionali   della   pesca  e
dell'acquacoltura,  attenendosi  alle  effettive esigenze e vocazioni
dei territori e delle rispettive comunita'.
   2.  La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le
forze  sociali,  economiche e con le organizzazioni sindacali nonche'
attraverso  la  promozione della cooperazione e dell'associazionismo,
le seguenti finalita':
    a)  migliorare  le condizioni di vita e di lavoro degli operatori
del  settore,  con  particolare  riferimento  alla prevenzione e alla
sicurezza  a  bordo  delle  navi da pesca, nonche' la formazione e la
qualificazione degli operatori stessi;
    b)  incrementare  l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche
attraverso  la  promozione  della  multifunzionalita'  delle  imprese
interessate;
    c) tutelare il consumatore;
    d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualita'
degli stessi;
    e)  salvaguardare  gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire
l'equilibrio   durevole   tra   le   risorse  acquatiche  e  il  loro
sfruttamento  e  sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo
sviluppo  di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie,
per  la  valutazione dei rischi e della vulnerabilita' del territorio
nonche' per la protezione degli ambienti acquatici;
    f)   fornire   alle   imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura
opportunita' di crescita, sviluppo e competitivita', anche attraverso
la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;
    g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione
delle  imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  con  particolare
riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.
   3.  Con  l'espressione  «attivita'  professionali  della  pesca  e
dell'acquacoltura»     s'intendono     le     attivita'    esercitate
dall'imprenditore  ittico  di  cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del
decreto   legislativo   18   maggio  2001,  n.  226  (Orientamento  e
modernizzazione  del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art.  7  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57), come modificato
dall'art.   6   del  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154
(Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).